Art. 1.

      1. La presente legge promuove un programma organico di interventi per la tutela e la valorizzazione delle città murate.
      2. Gli interventi di cui al comma 1 si articolano attraverso una serie di iniziative volte:

          a) al recupero e alla valorizzazione dell'intero patrimonio architettonico e archeologico esistente e delle ingenti risorse naturalistiche presenti sul territorio;

          b) al recupero e alla conservazione dei siti architettonici e archeologici con interventi qualificati di manutenzione e di restauro conservativo;

          c) alla predisposizione di nuove strategie di sviluppo locale mirate alla fruizione delle città fortificate;

          d) al recupero del patrimonio edilizio anche attraverso l'impiego e l'utilizzo di scuole cantiere;

          e) al rilancio turistico, produttivo ed economico delle aree interessate.