1. La presente legge promuove un programma organico di interventi per la tutela e la valorizzazione delle città murate.
2. Gli interventi di cui al comma 1 si articolano attraverso una serie di iniziative volte:
a) al recupero e alla valorizzazione dell'intero patrimonio architettonico e archeologico esistente e delle ingenti risorse naturalistiche presenti sul territorio;
b) al recupero e alla conservazione dei siti architettonici e archeologici con interventi qualificati di manutenzione e di restauro conservativo;
c) alla predisposizione di nuove strategie di sviluppo locale mirate alla fruizione delle città fortificate;
d) al recupero del patrimonio edilizio anche attraverso l'impiego e l'utilizzo di scuole cantiere;
e) al rilancio turistico, produttivo ed economico delle aree interessate.